Possono usufruire del beneficio sia i soggetti IRPEF che i soggetti IRES che sostengono le spese per gli interventi antisismici e detengono il bene immobile in base a un titolo idoneo:
- proprietario o nudo proprietario;
- titolare di un diritto reale di godimento;
- comodatario;
- locatario o utilizzatore in leasing;
- familiare convivente con il proprietario o detentore e il convivente non proprietario nè titolare di un contratto
di comodato (solo per gli immobili a destinazione abitativa);
- acquirente dell’immobile (oggetto di riqualificazione) per le quote di detrazione residue.
Sono comprese, tra i soggetti beneficiari, anche le società immobiliari per gli interventi effettuati su immobili concessi in locazione (R.M. 22/E del 12 marzo 2018). Possono usufruire della detrazione anche gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, gli enti aventi le medesime finalità e le cooperative a proprietà indivisa per gli interventi su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica.